Manutenzione ordinaria e straordinaria

MANUTENZIONE ORDINARIA. Manutenzioni

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti al mantenimento in efficienza di un impianto o di un’abitazione, per esempio:

il rifacimento dell’impianto elettrico vecchio sostituendolo con uno a norma,

il rifacimento dei sanitari di un bagno, la sostituzione di un discendente di scarico acque, l’aggiunta d’una lampada a muro, l’aggiunta di un lavabo nel bagno, il mantenimento dell’igiene e della pulizia dei locali, la tinteggiatura d’una parete, la sostituzione dell’intonaco, la sostituzione delle piastrelle del bagno.

Nella manutenzione ordinaria:

rientrano anche le opere per la sostituzione degli infissi (porte e finestre), oppure l’installazione della porta blindata e la realizzazione di vani di passaggio o gli spostamenti di porte, purché venga mantenuto l’impianto della casa.

Queste opere sono ammesse spesso non in modo esplicito, perché al limite della confusione con la manutenzione straordinaria. Tuttavia, alcune sentenze giudiziarie le equiparano alla manutenzione ordinaria e alcuni regolamenti edilizi comunali le citano come tali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione e non necessitano di autorizzazione edilizia.

Se l’edificio è vincolato dalla sovrintendenza ai beni architettonici (in base al d.lgs. n. 42/2004) potrebbe essere richiesta la sua autorizzazione (p.e. in un edificio storico con un affresco alle pareti non possiamo ripitturare le pareti o farvi passare impianti, perché sarebbe una violazione dell’integrità dei beni culturali, anche se l’edificio è privato). Questa affermazione vale per ogni intervento edilizio.

L’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 definisce:

interventi di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere necessarie per mantenere in buono stato l’intero edificio, ossia sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell’edificio o quelle necessarie a realizzare nuovi impianti, diversi da quelli esistenti.

Rientrano nella manutenzione straordinaria:

le opere di consolidamento statico (p.e. se un edificio sta crollando a causa di un elemento strutturale logorato o sottodimensionato bisogna sostituirlo o rinforzarlo, oppure sono opere di consolidamento statico anche le catene utilizzate per migliorare la resistenza dell’edificio al terremoto).

Il rifacimento integrale dei servizi igienici e degli impianti relativi, la modifica integrale dell’impianto idrico, dell’impianto elettrico, dell’impianto sanitario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere segnalati:

all’Ufficio Tecnico comunale presentando una Denuncia di inizio attività firmata dal proprietario o da un avente diritto e asseverata da un tecnico abilitato.

Con l’introduzione di nuovi provvedimenti a livello regionale e la modifica dell’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 da parte del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40:

elle regioni italiane o nei comuni ove non sia in vigore una legislazione più restrittiva, è possibile effettuare categorie minori di interventi di manutenzione straordinaria senza presentare la DIA. Fra queste, lo spostamento di tramezzi e la sostituzione di infissi esterni.

L’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 definisce interventi di manutenzione straordinaria:

Manutenzione ordinaria e straordinaria

“le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

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